Sentenza per truffa e violenza carnale

"Repubblica" vince nel processo per diffamazione

Il giorno 21 maggio 1984

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA
SEZ. II

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nella causa penale di I° grado

CONTRO

GERINO CLAUDIO n. a Roma 11- 12- 1955 ed ivi residente in via XXXX

SCALFARI EUGENIO n. a Civitavecchia il 6- 4 -1924 e residente XXXX

IMPUTATI

Il primo: del delitto di cui all'art. 595 c. p. per aver redatto e pubblicato sul periodico "La Repubblica" del 28 maggio 1981 n° 125 un articolo dal titolo: "Con la cura ontopsicologica truffava e violentava le malate" che qui si deve intendere integralmente riportato, con il quale si offendeva la reputazione di Meneghetti Tonino; 
Il secondo: del delitto di cui agli artt. 57, 595 c.p. 13 e 21 l. 8/2/1948 n° 47 per aver omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano "La Repubblica" di cui è direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire che con l'articolo di cui sopra si offendesse la reputazione di Meneghetti Tonino.

FATTO E DIRITTO

Nel maggio 1981 il Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma emetteva ordine di cattura contro Meneghetti Tonino, imputato dei delitti di associazione per delinquere, usurpazione di titoli, esercizio abusivo della professione medica, truffa ggravata, violenza carnale, atti di libidine violenti e furto aggravato.
I carabinieri eseguivano l'ordine ed in data 28/5/1981 il quotidiano "La Repubblica" riferiva la vicenda con un articolo intitolato "Con la cura ontopsicologica, truffaa e violentava le malate".
Il Meneghetti presentava querela contro il direttore responsabile e l'autore dell'articolo, assumendo che quest'ultimo avea un contenuto offensivo e gli attribuiva fatti non veri quali, in particolare, la creazione di quattro centri clinici, la cura di malattie, la riduzione dei pazienti in stato di totale soggezione al fine di continuare .... la cosiddetta cura ontopsicologica, l'uso del titolo di professore di terapie ontopsicologiche presso l'Università Internazionale San Tommaso d'Aquino di Roma.
Scalfari Eugenio e Gerino Claudio venivano perciò portati a giudizio direttissimo per rispondere dei reati in epigrafe trascritte: costituitosi parte civile il querelante, il P. M. ed i difensori delle parti private concludevano come in atti alla udienza odierna.

Osserva il Collegio che per poter invocare l'esercizio del diritto di cronaca è necessario aver narrato, in forma espositiva corretta fatti veri di interesse pubblico.
La veridicità, la .... e l'errore sugli elementi costitutivi del diritto non hanno alcun rilievo: l'unica ipotesi d'inesistenza del reato di diffamazione è l'errore dell'agente che creda concretamente nella verità dei fatti narrati.
Il quotidiano "La Repubblica" ha riferito senza espressioni offensive una vicenda d'interesse pubblico , attribuendo al meneghetti gli stessi fatti a lui contestati dal P.M..
a) promozione, costituzione ed organizzazione di un Istituto di Ontopsicologia composto di centri e studi siti in Roma, Terni e Pissignano, destinati apparentemente al trattamento ed alla cura di forme di nevrosi, ma dediti in realtà alla commissione di una serie indeterminata di truffe; b) usurpazione dei titoli di professore di terapia ontopsicologica presso l'Università Internazionale San Tommaso d'Aquino di Roma e di fondatore della cattedra universitaria di ontopsicologia; c) esercizio abusivo della professione medica concretatosi nello svolgimento di attività di ontopsicologo per il trattamento di disturbi psichici e di altre malattie; d) conseguimento di ingiusti profitti in danno dei parenti che, trovandosi in condizioni di particolare frustrazione emotiva e di depressione psicologica, venivano annientati in ogni libertà ed autonomia, anche affettiva, mediante una gamma di terapie individuali e collettive basate su tecniche di rilassamento (immagogie), proiezioni di films (cineterapie) e stimolazione di suoni (musico-terapia); e) violenza carnale ed atti di libide in danno di pazienti incapaci di resistergli perché in condizione di grave inferiorità psichica (v. giornale ed ordinanza di rinvio a giudizio).

L'articolo del 28/5/1981 è stato però strutturato in modo da far apparire i predetti fatti non come semplici capi d'accusa ancora oggetto d'indagini, ma come certezze ormai defunte, veramente acquisite: lo stesso titolo che, rappresentando il condensato della notizia, costituisce in definitiva la traccia su cui leggere l'intero articolo, presenta il querelante come solo responsabile dei delitti di truffa e violenzacarnale.

Non limitandosi a riferire l'attività e le ragioni degli organi inquirenti, ma prospettando come atti veri ancora in via d'acertamento, gli imputati hanno assunto verso sé il rischio dell'infondatezza delle accuse volte verso Meneghetti.
L'insieme delle circostanze era però tale da far sembrare il predetto rischio del tutto inesistente: le dichiarazioni delle pazienti, le indiscrezioni degli ..., la gravità dei reati contestati e l'emissione degli ordini di cattura potevano ingenerare negli imputati il giustificabile convincimento della verità dei fatti addebitati al querelante.
L'incertezza sull'esistenza o meno di tale pressione equivale a dubbio sulla sussistenza del dolo perché ... errore comporta la totale mancanza del ... psicologico del reato /C. Cass. Sez. Un. 25/3/1983).
Il mancato rinvio a giudizio del Menghetti (il G. I. lo ha prosciolto dalle accuse di associazione a delinquere, violenza carnale ed atti di libidine violenti perché il fatto non sussiste, dichiarando altresì di non dover procedere in ordine ai reati di usurpazione di titoli, esercizio abusivo della professione medica e truffa aggravata perché estinti per amnistia: v. ordinanza di rinvio a giudizio per furto; non è quindi sufficiente per l'affermazione della penale responsabilità degli imputati che vanno invece assolti, per insufficienza di prove.

P. Q. M.

Il Tribunale, visto l'art. 479 c.p.p. assolve Gerino Claudio e Scalfari Eugenio dai reati loro ascritti per insufficienza di prove.

Roma, 21/5/1984