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Sentenza per truffa e violenza
carnale
"Repubblica" vince nel processo
per diffamazione
Il giorno 21 maggio 1984
IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA
SEZ. II
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale di I° grado
CONTRO
GERINO CLAUDIO n. a Roma 11- 12-
1955 ed ivi residente in via XXXX
SCALFARI EUGENIO n. a Civitavecchia
il 6- 4 -1924 e residente XXXX
IMPUTATI
Il primo: del delitto di cui all'art.
595 c. p. per aver redatto e pubblicato sul periodico "La Repubblica" del
28 maggio 1981 n° 125 un articolo dal titolo: "Con la cura ontopsicologica
truffava e violentava le malate" che qui si deve intendere integralmente
riportato, con il quale si offendeva la reputazione di Meneghetti Tonino;
Il secondo: del delitto di cui
agli artt. 57, 595 c.p. 13 e 21 l. 8/2/1948 n° 47 per aver omesso di
esercitare sul contenuto del quotidiano "La Repubblica" di cui è
direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire che
con l'articolo di cui sopra si offendesse la reputazione di Meneghetti
Tonino.
FATTO E DIRITTO
Nel maggio 1981 il Sostituto Procuratore
della Repubblica di Roma emetteva ordine di cattura contro Meneghetti Tonino,
imputato dei delitti di associazione per delinquere, usurpazione di titoli,
esercizio abusivo della professione medica, truffa ggravata, violenza carnale,
atti di libidine violenti e furto aggravato.
I carabinieri eseguivano l'ordine
ed in data 28/5/1981 il quotidiano "La Repubblica" riferiva la vicenda
con un articolo intitolato "Con la cura ontopsicologica, truffaa e violentava
le malate".
Il Meneghetti presentava querela
contro il direttore responsabile e l'autore dell'articolo, assumendo che
quest'ultimo avea un contenuto offensivo e gli attribuiva fatti non veri
quali, in particolare, la creazione di quattro centri clinici, la cura
di malattie, la riduzione dei pazienti in stato di totale soggezione al
fine di continuare .... la cosiddetta cura ontopsicologica, l'uso del titolo
di professore di terapie ontopsicologiche presso l'Università Internazionale
San Tommaso d'Aquino di Roma.
Scalfari Eugenio e Gerino Claudio
venivano perciò portati a giudizio direttissimo per rispondere dei
reati in epigrafe trascritte: costituitosi parte civile il querelante,
il P. M. ed i difensori delle parti private concludevano come in atti alla
udienza odierna.
Osserva il Collegio che per poter
invocare l'esercizio del diritto di cronaca è necessario aver narrato,
in forma espositiva corretta fatti veri di interesse pubblico.
La veridicità, la .... e
l'errore sugli elementi costitutivi del diritto non hanno alcun rilievo:
l'unica ipotesi d'inesistenza del reato di diffamazione è l'errore
dell'agente che creda concretamente nella verità dei fatti narrati.
Il quotidiano "La Repubblica" ha
riferito senza espressioni offensive una vicenda d'interesse pubblico ,
attribuendo al meneghetti gli stessi fatti a lui contestati dal P.M..
a) promozione, costituzione ed
organizzazione di un Istituto di Ontopsicologia composto di centri e studi
siti in Roma, Terni e Pissignano, destinati apparentemente al trattamento
ed alla cura di forme di nevrosi, ma dediti in realtà alla commissione
di una serie indeterminata di truffe; b) usurpazione dei titoli di professore
di terapia ontopsicologica presso l'Università Internazionale San
Tommaso d'Aquino di Roma e di fondatore della cattedra universitaria di
ontopsicologia; c) esercizio abusivo della professione medica concretatosi
nello svolgimento di attività di ontopsicologo per il trattamento
di disturbi psichici e di altre malattie; d) conseguimento di ingiusti
profitti in danno dei parenti che, trovandosi in condizioni di particolare
frustrazione emotiva e di depressione psicologica, venivano annientati
in ogni libertà ed autonomia, anche affettiva, mediante una gamma
di terapie individuali e collettive basate su tecniche di rilassamento
(immagogie), proiezioni di films (cineterapie) e stimolazione di suoni
(musico-terapia); e) violenza carnale ed atti di libide in danno di pazienti
incapaci di resistergli perché in condizione di grave inferiorità
psichica (v. giornale ed ordinanza di rinvio a giudizio).
L'articolo del 28/5/1981 è
stato però strutturato in modo da far apparire i predetti fatti
non come semplici capi d'accusa ancora oggetto d'indagini, ma come certezze
ormai defunte, veramente acquisite: lo stesso titolo che, rappresentando
il condensato della notizia, costituisce in definitiva la traccia su cui
leggere l'intero articolo, presenta il querelante come solo responsabile
dei delitti di truffa e violenzacarnale.
Non limitandosi a riferire l'attività
e le ragioni degli organi inquirenti, ma prospettando come atti veri ancora
in via d'acertamento, gli imputati hanno assunto verso sé il rischio
dell'infondatezza delle accuse volte verso Meneghetti.
L'insieme delle circostanze era
però tale da far sembrare il predetto rischio del tutto inesistente:
le dichiarazioni delle pazienti, le indiscrezioni degli ..., la gravità
dei reati contestati e l'emissione degli ordini di cattura potevano ingenerare
negli imputati il giustificabile convincimento della verità dei
fatti addebitati al querelante.
L'incertezza sull'esistenza o meno
di tale pressione equivale a dubbio sulla sussistenza del dolo perché
... errore comporta la totale mancanza del ... psicologico del reato /C.
Cass. Sez. Un. 25/3/1983).
Il mancato rinvio a giudizio del
Menghetti (il G. I. lo ha prosciolto dalle accuse di associazione a delinquere,
violenza carnale ed atti di libidine violenti perché il fatto non
sussiste, dichiarando altresì di non dover procedere in ordine
ai reati di usurpazione di titoli, esercizio abusivo della professione
medica e truffa aggravata perché estinti per amnistia:
v. ordinanza di rinvio a giudizio per furto; non è quindi sufficiente
per l'affermazione della penale responsabilità degli imputati che
vanno invece assolti, per insufficienza di prove.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 479 c.p.p.
assolve Gerino Claudio e Scalfari Eugenio dai reati loro ascritti per insufficienza
di prove.
Roma, 21/5/1984 |