Rapporto Guyard sulle Ong

    Le organizzazioni di facciata umanitarie delle sette, e il ricorso allo statuto di Organizzazione Non Governativa

    La maggior parte delle sette è presente in diverse aree geografiche, ha attività, in particolare economiche, transnazionali e si basano su strutture internazionali perfettamente organizzate. Molte di esse hanno una posizione internazionale sufficientemente importante per partecipare a conferenze ufficiali, come dimostra l'esempio recente della sessione dell'organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (OSCE) che tenutasi a Vienna il 22 marzo 1999, e in cui alcune delegazioni erano composte da scientologisti o Testimoni di Geova. Alcune sette, attirate dall'importanza delle sfide finanziarie in causa, utilizzano l'azione umanitaria per acquisire un riconoscimento pubblico e approfittare della relativa indulgenza delle organizzazioni internazionali, a volte meno esigenti degli Stati nella concessione delle loro sovvenzioni e nell'accesso alle loro tribune.

    Il carattere internazionale delle pratiche settarie spinge i movimenti in causa a ricorrere allo statuto d'organizzazione non governativa (ONG), e, di fatto, molte sette sono state riconosciute come tali. Si tratta di uno statuto al quale, in assenza di definizione giuridica chiara, l'accesso è relativamente facile, e che, fino a tempi recenti, non aveva effetto sul diritto nazionale.

    La convenzione europea del 24 aprile 1986 la cui ratifica è stata appena autorizzata dal Parlamento francese dà alle ONG un riconoscimento giuridico molto più ampio che in passato. Dettata dalla necessità di facilitare l'attività delle ONG, la cui azione cozza spesso con le norme nazionali dei luoghi di istituzione, questa convenzione offre alle sette un'arma supplementare per ottenere nuovi diritti dagli Stati firmatari. Come per la legge del 1901 si tratta di un dispositivo giuridico certamente necessario all'esercizio di un'attività essenziale alle relazioni internazionali, ma che le sette potranno utilizzare, o deviare, per ottenere influenza e sviluppare le loro attività.

    1. Uno statuto mal definito, ma che offre benefici non trascurabili

    a) la nozione e lo statuto di ONG

    Le ONG sviluppano le loro attività in settori molto diversi tra loro, come il settore economico, sociale, educativo, culturale, di difesa dei diritti dell'uomo, dell'ambiente o dello sviluppo. L'Unione Internazionale delle Associazioni registrava, nel 1996, 138.000 ONG, di cui 65.000 in Europa. Quando esse hanno uffici in diversi stati si decide di designarle sotto la denominazione di organizzazione internazionale non governativa (ONG).

    La grande diversità di strutture ed obiettivi rende difficile la definizione giuridica delle ONG. Il termine è compreso nell'articolo 71 della Carta delle Nazioni Unite: «il Consiglio Economico e Sociale può prendere ogni disposizione utile per consultare le organizzazioni non governative che si occupano di questioni rilevanti di sua competenza». La risoluzione 288 b (X) del 27 febbraio 1950 del Consiglio Economico e Sociale ha aggiunto che si tratta «di una organizzazione che non è creata con accordi inter-governativi ».

    I diritti delle ONG che beneficiano di uno statuto consultivo sono stati precisati da testi recenti. La legge austriaca sulle associazioni del 31 marzo 1992 riconosce il beneficio della convenzione europea del 24 aprile 1986, che esamineremo più avanti, agli organismi che dispongono di uno statuto consultivo presso un'organizzazione internazionale. Inoltre un protocollo addizionale alla carta sociale europea il 9 novembre 1995 conferisce una vera dimensione giuridica alla nozione di statuto consultivo. L'articolo 1 di questo protocollo dispone infatti che «le parti contraenti (...) riconoscono alle organizzazioni internazionali dotate di statuto consultivo presso il Consiglio d'Europa (...) il diritto di fare rimostranze per applicazioni non conformi alla Carta ».

    Al pari della Carta delle Nazioni Unite, numerose ONG hanno chiesto di essere regolarmente consultate dalle organizzazioni internazionali (Nazioni Unite, Consiglio d'Europa, Agence de la francophonie...). Questi organismi hanno fissato criteri d'ammissione che si rivelano, di solito, relativamente facili da adempiere. Il Consiglio Economico e Sociale dell'ONU ha definito, in particolare, in modo molto ampio i criteri d'ammissibilità. Così, 577 ONG dispongono attualmente di uno statuto consultivo presso questo Consiglio, 585 presso l'Unesco e 369 presso il Consiglio d'Europa.

    Le ONG costituiscono dunque organismi senza scopo di lucro creati da iniziative private che possono beneficiare di un riconoscimento da parte di un organismo inter-governativo. Si differenziano delle strutture associative nazionali per il carattere internazionale della loro composizione e per i loro obiettivi. Tuttavia rappresentanze, istituzioni o sezioni di una ONG rimangono persone giuridiche sottoposte al diritto dello stato in cui si trova la loro rispettiva sede. La maggioranza degli stati europei non prevede alcuno statuto specifico per le ONG, e le norme loro applicabili sono quelle che disciplinano associazioni, fondazioni, sindacati, mutue o qualsiasi altro organismo senza scopo di lucro.

    Una stessa organizzazione avrà dunque una personalità e una capacità giuridica diversa secondo lo stato d'istituzione. È precisamente questo particolarismo giuridico, considerato da alcuni come in opposizione allo sviluppo delle ONG, che ha motivato la convenzione del 1986 che ha portato ad un dispositivo che dispensa le ONG istituite in molti paesi dal creare una nuova persona giuridica.

    b) vantaggi non trascurabili

    Benché facile da ottenere, lo statuto di ONG si presenta alla pubblica opinione come una vera etichetta di credibilità internazionale. Offre una tribuna nella misura in cui lo statuto consultivo dà diritto ad assistere a dibattiti, di ricevere i dossier preparatori, di portare li proprio punto di vista nell'ambito delle commissioni e di presentare relazioni scritte. Tale tribuna facilita incontestabilmente «la pressione» esercitata dalle ONG, che sono così ammesse alle grandi conferenze internazionali e possono prendere la parola; certi paesi come Francia le integra nelle loro delegazioni.

    Lo statuto di ONG conferisce anche una notorietà molto utile per accedere ad importanti contributi pubblici. In Francia le ONG raccolgono complessivamente un miliardo di franchi l'anno. A questo si aggiungono i finanziamenti pubblici, di importanza inferiore, concessi direttamente dalle istituzioni internazionali a organizzazioni riconosciute.

    c) Esempi di sette riconosciute come ONG

    Alla Commissione sono stati forniti molti esempi di sette che beneficiano dello statuto di ONG. Humana, setta elencata nel rapporto della precedente Commissione d'inchiesta, è conosciuta in Francia per avere organizzato raccolte di abiti in contenitori mobili collocati, previa autorizzazione, in luoghi privati o pubblici. Oggi sciolta, quest'associazione apparteneva ad un'organizzazione più vasta, federata attorno a Tvind, organismo danese con statuto di ONG. Creato nel 1970 per aiutare l'infanzia socialmente svantaggiata, Tvind ha gradualmente allargato il suo obiettivo alla lotta contro la povertà in Danimarca, quindi all'aiuto umanitario internazionale. Questa ONG dispone di importanti mezzi finanziari provenienti dalla rivendita delle sue raccolte, da sovvenzioni di organizzazioni internazionali, e dalle attività delle imprese, a volte cooperative, che in molte regioni del mondo sono sotto il suo controllo.

    La Meditazione Trascendentale ha, da molti anni, un'attività internazionale importante. Alla fine degli anni '80 ha partecipato ad un programma di riabilitazione di prigioni in Senegal. Nel 1993, forte degli stretti legami che intrattiene con il presidente del Mozambico, il Sig. Joachim Chissano, ha lanciato in quel paese una vasta operazione battezzata «paradiso in terra» che, sotto copertura di un'opera umanitaria che mira a migliorare il tenore di vita, dava alla società «Maharishi heaven on earth » il diritto a sfruttare molti milioni di ettari di terreno. Dopo le dichiarazioni del presidente Chissano che confermano i termini dell'accordo concluso con la setta, il progetto è stato abbandonato. Il Partito della Legge Naturale, organo politico della Meditazione Trascendentale, creato come abbiamo visto in molti paesi, ha partecipato, in qualità di ONG, al vertice dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) organizzato a Vienna nel 1996.

    Fin dalla sua creazione la setta Sri Chinmoy è bene installata alle Nazioni Unite. All'inizio degli anni '70 l'associazione Sri Chinmoy Church Center creò un gruppo all'ONU. Nel 1975 venne ammessa come ONG presso questo organismo internazionale. La setta utilizzerà questo statuto e il logo dell'ONU per organizzare manifestazioni spettacolari, come una marcia della pace nel 1983, un concerto per la pace nel 1984 oppure, nel 1987 e 1989, una maratona per la pace. Quest'ultima, nella sua versione del 1989, comprendeva una fase che si svolgeva in Francia e per la quale la setta chiese la raccomandazione dell'Unesco, del ministero della Gioventù e dello sport e della Missione del Bicentenario della Rivoluzione Francese. Il supporto ufficiale francese è stato tuttavia ritirato.

    L'Eglise Internationale du Christ mantiene legami con una ONG americana, Hope World Wide, che beneficia di uno statuto consultivo presso il consiglio economico e sociale dell'ONU. Il ramo francese della setta versa una partecipazione all'ONG che, rappresentata in Francia dall'associazione «Hope Francia», ha per oggetto il creare e garantire il funzionamento di qualsiasi opera a carattere sociale, caritatevole o di beneficenza.

    Brahma Kumaris World Spiritual University, organizzazione religiosa della setta dello stesso nome, ha ottenuto nel 1983, nella sua qualità di ONG, lo statuto consultivo presso il consiglio economico e sociale dell'ONU, e nel 1987 presso l'UNICEF. È anche associata al dipartimento dell'informazione pubblica delle Nazioni Unite. Nel 1986, ha lanciato «l'appello per milione di minuti di pace» destinato a imbastire «un edificio di pace, con la sua pace interna e il suo coinvolgimento personale». Nel 1988 ha anche partecipato ad un progetto «di cooperazione globale per un mondo migliore».

    Anche la Soka Gakkai International è una ONG con statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale e il Dipartimento dell'informazione pubblica delle Nazioni Unite. Il suo presidente, Sig. Daisaku Ikeda, nel 1983 ha ricevuto la medaglia della pace assegnata dall'ONU. Come Sri Chinmoy, la Soka Gakkai ha utilizzato il suo statuto di ONG per tentare di partecipare, sotto il patrocinio della Missione creata a tal fine, alle celebrazioni del bicentenario della rivoluzione francese.

    Infine, la Federazione delle Donne per la Pace Mondiale, emanazione della setta Moon, si presenta come un ramo dell'ONG «Women's Federation for World Peace International». Quest'ultima fa riferimento a uno statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale dell'ONU e della sua affiliazione al Dipartimento di informazione della stessa organizzazione.

    2. - La convenzione europea del 24 aprile 1986

    Se le organizzazioni internazionali non governative (ONG) dispongono di uno statuto presso diverse istituzioni internazionali, le loro relazioni con gli Stati non erano, fino a tempi recenti, disciplinate da alcun testo. Questo vuoto giuridico è stato riempito nell'ambito del Consiglio d'Europa dall'adozione, il 24 aprile 1986, di una convenzione europea sul riconoscimento giuridico delle ONG. Entrata in vigore il 1 gennaio 1991, questo convenzione veniva applicata, nel novembre 1998, da Austria, Belgio, Grecia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia e Svizzera. La Francia ha firmato questa convenzione il 4 luglio 1996, e la legge che autorizza la sua ratifica è stata promulgata il 18 dicembre 1998.

    Questa convenzione è stata interpretata da alcuni come propizia allo sviluppo delle attività delle sette in Francia: darebbe infatti la possibilità alle sette che, in un paese firmatario della convenzione, beneficiano di una capacità giuridica più ampia che nel diritto francese, di utilizzare il loro statuto di ONG per beneficiare automaticamente in Francia della stessa capacità.

    Questa convenzione è stata oggetto, da parte del governo francese, di una dichiarazione interpretativa che viene a precisare allo stesso tempo il suo campo d'applicazione e i suoi effetti giuridici. Alcuni temono che tale dichiarazione, che dopo tutto pone problemi di portata giuridica, non basti a scoraggiare l'istituzione di sette in Francia. Offre infatti a queste ultime, quando sono costituite in ONG, una capacità giuridica ampliata e tanto più inquietante in quanto il suo campo d'applicazione è definito in modo estensivo. Inoltre, le possibilità lasciate agli stati firmatari di rifiutare l'applicazione della convenzione o restringerne gli effetti sono particolarmente ridotte e difficili da applicare nel caso delle sette.

    a) ampliamento della capacità giuridica delle ONG

    Il primo paragrafo dell'articolo 2 della convenzione prevede che la Francia dovrà riconoscere personalità e capacità giuridiche alla ONG che, installata sul territorio francese, avrà acquisito quei diritti nel paese in cui ha la sua sede. Nel secondo punto della sua dichiarazione interpretativa, il governo francese considera che questa disposizione non ha «nessuna altra conseguenza che quella relative al riconoscimento di personalità giuridica e capacità che deriva dal diritto francese».

    Benché ci si possa rammaricare della sua mancanza di chiarezza, la dichiarazione interpretativa sembra proibire che una ONG possa rivendicare in Francia diritti superiori a quelli concessi allo statuto di associazione dichiarata. In particolare, molti esperti vedono la convenzione come non dare diritto alla capacità giuridica normalmente riservata alle associazioni riconosciute di pubblica utilità, alle associazioni religiose e alle associazioni di beneficenza, e in particolare la possibilità di beneficiare di liberalità. Inoltre il governo francese sembra interpretare la convenzione come non avente nessuna incidenza fiscale.

    La Commissione tiene tuttavia a sottolineare l'importanza delle difficoltà giuridiche create da questa convenzione. Nel momento in cui molti paesi del Consiglio d'Europa si preparano ad adottare, in relazione al fenomeno settario, un atteggiamento contrario alla posizione francese, vede in questo testo un'iniziativa per lo meno infelice di cui non si è preventivamente calcolata la portata delle conseguenze, e il rischio di aprire la strada ad eccessi pregiudizievoli al lavoro che da alcuni anni ci impegna nella lotta contro l'influenza di sette.

    La Commissione ricorda in particolare che la Danimarca, membro del Consiglio d'Europa, prevede di riconoscere Scientology come una chiesa ufficiale, e ha costituito a tal fine una commissione incaricata di depositare una relazione che fungerà da base alla decisione del Ministro dei Culti. Tale riconoscimento avrebbe effetti giuridiche diretti sulla Danimarca, poiché conferirebbe a Scientology vantaggi, in particolare fiscali, importanti. Si può ben vedere come, in futuro, la setta potrebbe utilizzare la decisione danese per esigere, in particolare costituendosi come ONG e basandosi sulla convenzione del 1986, gli stessi benefici nel resto d'Europa. Se gli effetti giuridici che un riconoscimento da parte della Danimarca potrebbe avere in Francia si presta a discussione, tutti concordano nel riconoscere che il suo aspetto simbolico inciderebbe oltre i confini di quello Stato. Tale riconoscimento ufficiale non potrebbe infatti che essere interpretato come un modello di legittimazione della setta.

    b) un campo d'applicazione definito in modo estensivo

    L'articolo 1 della convenzione stabilisce quattro condizioni in base alle quali una ONG può chiedere l'applicazione delle disposizioni di questo testo, e il primo punto della dichiarazione interpretativa chiarisce il modo in cui la Francia intende applicare queste condizioni.

    Possono così beneficiare della convenzione le ONG che hanno uno scopo non lucrativo d'utilità internazionale, che sono state create da un atto che, da una parte, dipende dal diritto nazionale, e dall'altra, esercitano un'attività effettiva almeno in due Stati, e hanno la loro sede statutaria sul territorio di uno Stato e la sede reale sullo stesso territorio o su quello di un altro Stato.

    Il vantaggio della convenzione è di fatto sottoposto alla valutazione «dello scopo non lucrativo d'utilità internazionale» e all'esistenza di un'attività effettiva almeno in due stati, essendo le altre condizioni solo formali. Ma, nella sua dichiarazione interpretativa, il governo ha considerato che ogni ONG che beneficia di statuto consultivo o di osservatore sarà presunta soddisfare questi due criteri. Tutte le ONGS settarie citate in precedenza potranno dunque beneficiare della convenzione.

    c) possibilità limitate di restrizioni e difficoltà d'applicazione

    Il secondo paragrafo dell'articolo 2 della convenzione prevede la possibilità, da parte di un paese ospite, di opporre «restrizioni, limitazioni o procedure speciali »all'esercizio dei diritti di cui la ONG beneficia nel paese in cui ha la sua sede, e di cui chiede l'applicazione. Queste disposizioni devono tuttavia essere dettate da un «interesse pubblico essenziale». Inoltre l'articolo 4 fissa, in modo restrittivo, «le ragioni d'interesse generale» che possono giustificare la mancata applicazione della convenzione alla ONG. Così uno stato potrà invocare solamente i fatti seguenti: danno «alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione del crimine, alla tutela della salute o della morale, alla protezione di diritti e libertà altrui», o messa in causa «delle relazioni con un altro stato o (del) mantenimento della pace e della sicurezza internazionali».

    Senza pronunciarsi sulla portata giuridica esatta di queste disposizioni, la Commissione sottolinea quanto la loro applicazione sarà delicata da applicare. Mal si combinano con l'articolo 9 della convenzione che prevede che nessuna riserva sarà ammessa all'applicazione del testo e, in ogni caso, darà luogo ad un importante contenzioso sull'argomento, e tenuto conto della posizione adottata dalle giurisdizioni internazionali sul fenomeno settario, sarà quanto meno incerto.

    La Commissione considera dunque che la convenzione europea del 24 aprile 1986 apra la strada a un riconoscimento ufficiale, di fatto e di diritto, ai movimenti settari internazionali. La dichiarazione interpretativa del governo francese sarà in qualsiasi caso oggetto di abbondante contenzioso, e permetterà alle organizzazioni interessate di fare la figura delle vittime presso l'opinione pubblica. In tali condizioni, è indispensabili che il governo lanci, nell'ambito del Consiglio d'Europa, una campagna di sensibilizzazione sui pericoli di questa convenzione.

    tratto da:
    http://xenu.com-it.net/txt/guyard.htm
    http://xenu.com-it.net/txt/guyard02.htm