per diffamazione Il giorno 22 del mese di Maggio 2000 IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA Sezione 5 composta
dai signori Magistrati:
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A NELLA CAUSA PENALE DI 1° GRADO C O N T R O NATO IL 24/10/1948 IN DRONERO (CN) LIBERO CONTUMACE SPEZIA LUIGI
I M P U T A T I SPEZIA LUIGI:
MAURO EZIO:
M O T I V A Z I O N E Il presente proedimento concerne l'articolo redatto da Spezia Luigi e pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" in data 1/5/1998 dal titolo "Due psico-sette anche a Bologna". In particolare il dottor Marcello Bruognolo, nella qualità di Presidente pro-tempore dell'A.I.O. (Associazione Italiana di Ontopsicologia) lamenta, nel proprio atto di querela come ribadito dalla difesa di p.c. nelle proprie conclusioni, la mancanza di veridicità delle notizie contenute nell'articolo, assumendone la totale falsità. Soprattutto due sono le affermazioni contestate: la prima fase, secondo cui il giornalista afferma che l'associazione sarebbe "presente con un gruppo di psicologi che non disdegnano rituali di tipo sessuale e magico"; ed una seconda, secondo cui l'associazione "utilizza metodologie dirette a modificare il carattere e la personalità dell'adepto, al punto da ottenere la totale devozione nei confronti del fondatore". Tanto premesso, ritiene il collegio che nella fattispecie il giornalista si sia attenuto ai principi ormai noti, che regolano l'attività giornalistica, racchiusi nella nota sentenza a sezioni unite della corte di Cassazione. Difatti, quanto al requisito dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, è fuori di dubbio che la materia fosse di pubblico interesse, trattando di un argomento molto attuale quale le varie associazioni di psicologi e culturali in materia. Quanto al requisito della veridicità della notizia, va sottolineato che il giornalista ha pedissequamente riportato (tra virgolette) stralci di frasi contenute nel rapporto del Ministero dell'Interno, finito di redigere nel febbraio del 1998, e che contiene una panoramica di carattere generale su tutte le associazioni a carattere religioso o magico in Italia, evidenziandone le varie problematiche. La circostanza, per la verità, non è contestata dalla parte civile, che ha riconosciuto come il giornalista abbia fedelmente ricopiato stralci di detto rapporto, contestandone però l'utilizzo, quasi che, l'estensore dell'articolo abbia strumentalizzato stralci del rapporto, distorcendone il significato. In realtà appare chiaro che lo Spezia abbia trascritto in termini problematici alcuni dei rilievi particolarmente salienti di detto rapporto, ponendoli appunto in termini problematici, ed offrendo al lettore una panoramica di tutte le implicazioni - anche a a carattere penale - relative alle varie sette ed associazioni. Il linguaggio appare rigoroso, educato e rispettoso della materia, senz'altro di "taglio giornalistico", ma comunque nei limiti della continenza così come specificato della citata sentenza della Suprema Corte. Quanto infine ai riferimenti ai trascorsi giudiziari di alcuni componenti dell'associazione (Meneghetti, il fondatore dell'Associazione a livello internazionale), va sottolineato come alla luce della documentazione prodotta dalle parti, lo stesso ben possa considerarsi pluripregiudicato o se non altro gravato da procedimenti, alcuni dei quali conclusi per amnistia o con assoluzione (pur provato il fatto materiale - sentenza G. I. Roma 23/3/1984). In sintesi ritiene il Collegio che il giornalista, limitandosi a riferire il contenuto dal rapporto né avendone distorto il contenuto, abbia effetuato con ciò la puntuale verifica della veridicità delle notizie divulgate, attesa la peculiare attendibilità della fonte della notizia stessa. Tanto basta, al fine di ritenere provato il legittimo esercizio del diritto di cronaca da parte dell'autore dell'articolo. P. R. M. visto l'art. 530 CPP; ASSOLVE SPEZIA LUIGI del reato ascritto perché il fatto non costituisce reato, nonché MAURO EZIO del reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Roma 22/5/2000
Pubblicata mediante lettura integrale a dibattimento e depositata all'udienza del 22.5.2000. |